44 #emendamentidafare

La prossima settimana andrà in aula il DL 69/2013, il cosiddetto “decreto fare”. 

Di seguito gli emendamenti che ho presentato insieme ad altri colleghi (22 come primo firmatario).

ART. 2.

Al comma 1, dopo la parola: produttivo, aggiungere le seguenti: , nonché soluzioni hardware e software in particolare quelli rivolti all’attivazione di strumenti per il commercio elettronico. 
2. 22. Mosca, Coppola, Bonaccorsi, Bruno Bossio, Marco Meloni, Rota, Crivellari, Ermini, Scalfarotto, Donati, Basso.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, nonché per investimenti in tecnologie della conoscenza e dell’innovazione, in particolare quelli per l’attivazione di strumenti di commercio elettronico. 
2. 23. Marco Meloni, Coppola, Bonaccorsi, Bruno Bossio, Rota, Crivellari, Ermini, Scalfarotto, Donati, Basso.

ART. 10.

Il comma 1 è sostituito dal seguente: 
1. L’offerta di accesso ad internet al pubblico è libera, fatto salvo il rispetto dell’articolo 5 della Direttiva dell’Unione europea 2006/24.

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con i seguenti: 
2. Gli obblighi di conservazione dei dati personali previsti dall’articolo 132 del Codice per la protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, trovano applicazione esclusivamente nei confronti dei soggetti che realizzano esclusivamente, o prevalentemente, una trasmissione di segnali su reti di comunicazioni elettroniche, a prescindere dall’assetto proprietario della rete, e che offrono servizi a utenti finali secondo il principio di non discriminazione. 
2-bis. I titolari e i gestori di pubblici esercizi odi circoli privati, ove l’offerta di accesso ad Internet non costituisca l’attività prevalente, e le pubbliche amministrazioni che pongano a disposizione del pubblico, di clienti o soci apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni, anche telematiche, ovvero punti di accesso a Internet utilizzando tecnologia senza fili non sono assoggettati all’autorizzazione generale prevista dall’articolo 25, comma 3, del Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259. 
10. 10. Bruno Bossio, Coppola, Bonaccorsi, Marco Meloni, Rotta, Crivellari, Mosca, Basso.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 
3-bis. All’articolo 1 dell’allegato n. 10 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: «111.000,00 euro» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione delle imprese con un numero di utenti pari o inferiore a 50.000; 
b) al comma 1, lettera a), dopo il numero 1) è inserito il seguente: 
1-bis. Per le imprese con un numero di utenti pari o inferiore a 50.000, 300 euro ogni mille utenti; 
c) al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: «66.500,00 euro» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione delle imprese con un numero di utenti pari o inferiore a 50.000»; 
d) al comma 1, lettera b), dopo il numero 1) è inserito il seguente: 
1-bis. Per le imprese con un numero di utenti pari o inferiore a 50.000, 100,00 euro ogni 1.000 utenti». 
10. 9. Coppola, Bonaccorsi, Bruno Bossio, Mosca, Rota, Crivellari, Ermini, Scalfarotto, Donati, Meloni, Basso».

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 
3-bis. All’articolo 1, comma 1, lettera a), dell’allegato n. 10 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, al comma 1, sub a) è aggiunto il seguente punto: 
4) su un territorio fino a 50.000 abitanti, nulla è dovuto. 
10. 23. Quintarelli, Tinagli, Romano, Balduzzi, Fauttilli, De Mita, Librandi, Mazziotti Di Celso, Gitti, Coppola.

ART. 13.

Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, aggiungere dopo le parole: dal Ministro dell’economia e delle finanze, aggiungere le seguenti: dal Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie. 
13. 11. Coppola, Bonaccorsi, Bruno Bossio, Rota, Crivellari, Ermini, Scalfarotto, Donati, Mosca, Marco Meloni, Basso.

Al comma 1, capoverso comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: e delle università con le seguenti: delle associazioni e delle università. 
13. 22. Quintarelli, Romano, Balduzzi, Fauttilli, De Mita, Librandi, Mazziotti Di Celso, Gitti, Coppola.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: 
1-bis. Il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina il Commissario e i componenti della struttura di missione tra persone di particolare e comprovata qualificazione professionale sui temi dell’Agenda Digitale Europea, in possesso di una documentata esperienza di elevato livello nella gestione di processi di innovazione, in grado di garantire piena indipendenza nel proprio operato e assenza di conflitti di interesse. La nomina è subordinata alla verifica della predette condizioni ed all’assenza, in capo al designato, di ulteriori incarichi che, per qualità e durata, possano comprometterne il corretto ed integrale espletamento. 
13. 23. Quintarelli, Tinagli, Romano, Balduzzi, Fauttilli, De Mita, Librandi, Mazziotti Di Celso, Gitti, Coppola.

Al comma 2, lettera c), capoverso comma 2, dopo la parola: nomina aggiungere le seguenti: , a seguito di selezione pubblica,. 
13. 24. Quintarelli, Tinagli, Romano, Balduzzi, Fauttilli, De Mita, Librandi, Mazziotti Di Celso, Gitti, Coppola.

Al comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente: 
«d-bis) all’articolo 22, dopo il secondo periodo del comma 3 è inserito il seguente: 
«Sono fatte salve le risorse finanziarie di cui all’articolo 1, comma 222, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 e i relativi rapporti in essere, nonché le risorse finanziarie a valere sul Progetto Operativo di Assistenza Tecnica «Società dell’informazione» che permangono nella disponibilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che può avvalersi, per il loro utilizzo, della struttura di missione per l’attuazione dell’agenda digitale istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi del comma 2 dell’articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012 n. 35, come sostituito dall’articolo 13 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69»;» 
13. 9. Marco Meloni, Mosca, Coppola, Basso.

Aggiungere in fine i seguenti commi: 
2-bis. I regolamenti previsti dagli articoli 2, comma 5; 3, comma 4; 12, comma 13; 14, comma 2-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, qualora non ancora adottati e una volta decorsi ulteriori 30 giorni dall’approvazione della presente legge, sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio. 
2-ter. I decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dagli articoli 2, comma 1; 3, comma 1; 7, comma 3-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, qualora non ancora adottati e una volta decorsi ulteriori 30 giorni dall’approvazione della presente legge, sono adottati anche ove non sia pervenuto il concerto dei ministri interessati. 
2-quater. I decreti ministeriali previsti dagli articoli 4, comma 3; 8, commi 2 e 13; 10, comma 10; 12, comma 7; 13, comma 2 e 15, comma 2 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, qualora non ancora adottati e una volta decorsi ulteriori 30 giorni dall’approvazione della presente legge, sono adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri anche ove non sia pervenuto il concerto dei ministri interessati. 
13. 12. Coppola, Bonaccorsi, Marco Meloni, Mosca, Bruno Bossio, Rota, Crivellari, Ermini, Scalfarotto, Donati, Basso.

ART. 14.

Al comma 1, sostituire le parole: è aggiunto il seguente con le seguenti: sono aggiunti i seguenti.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, dopo il capoverso comma 3-quater aggiungere il seguente: 3-quinquies. Il documento unificato di cui al comma 3 sostituisce, a tutti gli effetti di legge, il tesserino di codice fiscale rilasciato dell’Agenzia delle Entrate. 
14. 8. Mosca, Coppola, Bonaccorsi, Bruno Bossio, Marco Meloni, Rota, Crivellari, Ermini, Scalfarotto, Donati, Basso.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: è riconosciuta al cittadino fino a: articolo 3-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 con il seguenti: è assegnata al cittadino una casella di posta elettronica certificata, di cui all’articolo 16-bis, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, con la funzione di domicilio digitale, di cui all’articolo 3-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, successivamente attivabile in modalità telematica dal medesimo cittadino. 
14. 7. Marco Meloni, Coppola, Bonaccorsi, Bruno Bossio, Rota, Crivellari, Ermini, Scalfarotto, Donati, Basso.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti: 
1-bis. All’articolo 47, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo le parole: di cui all’articolo 71 sono inserite le seguenti:, ferma restando l’esclusione dell’invio a mezzo fax. 
1-ter. All’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il comma 3 è sostituito dal seguente l’amministrazione procedente opera l’acquisizione d’ufficio, ai sensi del precedente comma, esclusivamente per via telematica. 
14. 9. Coppola, Bonaccorsi, Bruno Bossio, Rotta, Crivellari, Ermini, Marco Meloni, Scalfarotto, Donati, Mosca, Basso.

Aggiungere in fine il seguente comma: 
2-bis. All’articolo 45, comma 2, del codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono aggiunte in fine le seguenti parole:, a decorrere dalla data del primo accesso alla casella di posta elettronica successivo alla trasmissione. 
14. 2. Coppola, Bonaccorsi, Bruno Bossio, Rota, Marco Meloni, Crivellari, Ermini, Scalfarotto, Donati, Mosca, Basso, Quintarelli.

ART. 15.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 
1. bis. Nel caso in cui un documento o un servizio fornito da una pubblica amministrazione o da società a prevalente capitale pubblico, o che eroghino servizi di pubblica utilità, siano disponibili sia in formato analogico che digitale, non può essere imposto alcun onere aggiuntivo per la fruizione dei medesimi in formato digitale.

15. 1. Marco Meloni, Coppola, Mosca, Bonaccorsi, Basso.

ART. 17.

Dopo l’articolo 17, aggiungere il seguente: 
«Art. 17-bis. – (Misure riguardanti la deducibilità delle spese mediche – scontrino elettronico). – 1. Al fine di semplificare le procedure di detrazione e agevolare il cittadino in materia di oneri deducibili per le spese mediche, come stabilito dagli articoli 10 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i rivenditori di prodotti deducibili dal reddito complessivo effettuano comunicazione in forma elettronica delle spese sostenute dall’utente alla Agenzia delle Entrate, tramite apposito server
2. Al decreto dei Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) all’articolo 10, comma 1, lettera b), dopo il secondo periodo è inserito il seguente: 
«La fattura o scontrino fiscale e il corrispondente flusso dati sono inviati, contestualmente all’acquisto, in formato elettronico direttamente dall’esercente all’Agenzia delle Entrate e catalogate tramite codice fiscale, i apposito server»; 
b) all’articolo 15, comma 1, lettera c), dopo il terzo periodo è inserito il seguente: 
«La fattura o scontrino fiscale e il corrispondente flusso dati sono inviati, contestualmente all’acquisto, in formato elettronico direttamente dall’esercente all’Agenzia delle Entrate e catalogate tramite codice fiscale, i apposito server».

3. Gli scontrini cartacei di farmacie, parafarmacie e esercizi commerciali con prodotti deducibili non sono più emessi e sostituiti da comunicazione in formato elettronico.» 
17. 02. Coppola, Bonaccorsi, Bruno Bossio, Rota, Crivellari, Ermini, Marco Meloni, Scalfarotto, Donati, Mosca, Basso, Quintarelli.

Dopo l’articolo 17, aggiungere il seguente: 
«Art. 17-bis. – 1. All’articolo 15, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le parole: «1o gennaio 2013» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2014». 
17. 03. Coppola, Bonaccorsi, Mosca, Bruno Bossio, Rota, Crivellari, Ermini, Scalfarotto, Donati, Marco Meloni, Basso, Quintarelli.

ART. 18.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: il superamento di criticità sulle infrastrutture viarie concernenti ponti e gallerie aggiungere le seguenti: il superamento delle strozzature di trasporto e logistiche con i corridoi transeuropei intermodali di trasporto all’intersezione tra il corridoio mediterraneo (ex corridoio 5) e il corridoio Adriatico-Baltico, mediante infrastrutture prioritarie quali il bivio S.Polo di Monfalcone; il raddoppio della linea di circonvallazione da P.M.Vat a Udine Parco e relative opere complementari; il collegamento Trieste-Capodistria-Divaccia (SLO); il raddoppio della Cervignano-Udine. 
18. 145. Malisani, Brandolin, Coppola, Blazina, Rosato, Zanin, Savino, Gigli, Pellegrino.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: gli assi autostradali Pedemontana Veneta aggiungere le seguenti: la terza corsia della A4 tratta Quarto d’Altino-Villese-Gorizia di cui all’O.P.C.M. numero 3702/2008 e successive modificazioni e la. 
18. 72. Rosato, Blazina, Brandolin, Coppola, Malisani, Zanin, Causin, Martella, Crivellari, De Menech, Rotta, Crimì, Zoggia.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente: 
5-bis. Al fine consentire l’attuazione dell’O.P.C.M. 3702/2008 e successive modificazioni, in deroga alla procedura di cui al comma 2, a valere sul Fondo di cui al comma 1, è attribuito alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia un contributo di 40 milioni di euro per l’anno 2013 e di 80 milioni di euro per l’anno 2014 per la realizzazione della terza corsia della tratta autostradale A4 Quarto d’Altino-Villesse-Gorizia.». 
18. 71. Rosato, Blazina, Brandolin, Coppola, Malisani, Zanin, Causin, Martella, Crivellari, De Menech, Rotta, Crimì, Zoggia.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente: 
8-bis. All’articolo 48, primo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, dopo le parole: conservazione di beni culturali sono inserite le seguenti:, valorizzazione e ammodernamento del patrimonio immobiliare scolastico. 
*18. 59. Mattiello, Antezza, D’Ottavio, Malpezzi, Rocchi, Rampi, Bossa, Coccia, Vezzali, Manzi, Ascani, La Marca, Fanucci, Giulietti, Laforgia, Guerra, Melilli, Rubinato, Capodicasa, Ferrante, Arlotti, Biondelli, Bobba, Bonomo, Paola Bragantini, Carella, Cimbro, Damiano, D’Incecco, Gasparini, Gribaudo, Lattuca, Moretti, Morani, Quartapelle Procopio, Giovanna Sanna, Grassi, Tino Iannuzzi, Sbrollini, Taricco, Valiante, Iacono, Mariano, Iori, Martelli, Bazoli, Schirò Planeta, De Menech, Baruffi, Mura, Basso, Sberna, Senaldi, Patriarca, Ventricelli, Guerini, Moretto, Rostan, Venittelli, Realacci, Fabbri, Mazzoli, Marzano, Manfredi, Mariano, Carrescia, Cinzia Fontana, Donati, Zampa, Gadda, Chaouki, Venittelli, Moscatt, Pastorino, Pellegrino, Petitti, Biffoni, Lodolini, Tullo, Salvatore Piccolo, Berlinghieri, Bonaccorsi, Albanella, Carbone, Cova, Tartaglione, Borghi, Beni, Dallai, Incerti, Tidei, Cardinale, Ermini, Madia, Coppola, Benamati, Gnecchi, Caruso, Richetti, Zanin, Carnevali, Cani, Marantelli, Capozzolo, Bruno Bossio, Casati, Mauri, Montroni, Carlo Galli, Giuseppe Guerini, Ferrari, Capone, Marco Di Maio, Terrosi, Pagani, Casellato, Maestri, Simoni, Zappulla, Petrini, Braga, Mognato, Ginoble, Lavagno, Cominelli, D’Arienzo, Crivellari, Lacquaniti, Vazio, Giuliani, Bellanova, Scalfarotto, Tinagli, Franco Bordo, Di Salvo, Cova, Bini, Martella.

 Al comma 9, primo periodo, dopo le parole: reti viarie aggiungere le seguenti: o reti telematiche di NGN e Wi-Fi. 

18. 102. Mosca, Coppola, Bonaccorsi, Meloni, Basso, Bruno Bossio, Rota, Crivellari, Ermini, Scalfarotto, Donati.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente: 
14-bis. I finanziamenti assegnati alla Regione Friuli Venezia Giulia dall’articolo 25, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, sono destinati alla realizzazione di interventi da individuare di concerto tra Stato e Regione nell’ambito della revisione dell’Intesa Generale Quadro di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443. Il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti assume i necessari provvedimenti amministrativi, ivi incluso l’adeguamento della convenzione sottoscritta in esecuzione del citato decreto-legge. 
18. 146. Brandolin, Malisani, Coppola, Rosato, Blazina, Zanin.

ART. 20.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: una quota non inferiore al 50 per cento delle risorse derivanti dalle revoche dei finanziamenti è destinata alle Regioni sul cui territorio gli interventi di sicurezza stradale risultino avviati per un importo pari ad almeno il 65 per cento del totale dei finanziamenti assegnati. 
20. 12. Brandolin, Malisani, Coppola, Rosato, Blazina, Zanin, Savino.

ART. 22.

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente: 
d-bis) al comma 8, dopo le parole: «in attuazione del Piano regolatore portuale» sono aggiunte le altre: «ovvero all’interno delle casse di colmata laddove realizzate» 
22. 19. Brandolin, Malisani, Coppola, Rosato, Blazina, Zanin, Savino, Tullo.

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente: 
d-bis) dopo il comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente: 
8-bis. La verifica di assoggettabilità e la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale dei progetti di dragaggio dei fondali dei porti non compresi in siti di bonifica di interesse nazionale sono svolte dalla Regione, qualora questa provveda al finanziamento dell’intervento in sostituzione dello Stato. 
22. 23. Brandolin, Malisani, Coppola, Rosato, Blazina, Zanin, Savino, Tullo.

ART. 23.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti: 
2-bis. All’articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) il comma 10-bis è sostituito dal seguente: «10-bis. È istituita l’imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi. L’imposta, dovuta per ciascun passeggero e all’effettuazione di ciascuna tratta, è fissata in misura pari ad euro 50 in caso di tragitto non superiore a 1.500 chilometri e a euro 100 in caso di tragitto superiore a 1.500 chilometri. L’imposta è a carico del passeggero ed è versata dal vettore. L’imposta erariale non si applica: 
a) ai passeggeri dei voli effettuati con aeroplani di peso massimo al decollo (MTOM)complessivo non superiore a 2700 chilogrammi; 
b) ai passeggeri dei voli di navigazione aerea da turismo effettuati nello spazio aereo nazionale per fini sportivi e ricreativi senza scopo di lucro, da aeromobili di peso massimo al decollo (MTOM) complessivo non superiore a 2700 chilogrammi, anche se noleggiati o concessi in esercenza»; 
b) il comma 11 è sostituito dal seguente: «11. È istituita l’imposta erariale sugli aeromobili privati, di cui all’articolo 744 del codice della navigazione, immatricolati nel Registro aeronautico nazionale tenuto dall’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC), il cui peso massimo al decollo indicato nel manuale operativo del costruttore sia superiore a 2,000 kg, nelle seguenti misure annuali: 
a) aeroplani con peso massimo al decollo: 
1) da 2.001 kg. fino a 4.000 kg: euro 2,00 al kg; 
2) da 4.001 kg fino a 6.000 kg: euro 2,50 al kg; 
3) da 6.001 kg fino a 8.000 kg: euro 3,00 al kg; 
4) da 8.001 kg fino a 10.000 kg: euro 3.50 al kg; 
5) oltre 0.000 kg: euro 4,00 al kg; 
b) elicotteri: l’imposta dovuta è pari a quella stabilita per gli aeroplani di corrispondente peso maggiorata del 50 per cento; 
c) alianti, motoalianti e aerostati: euro 450». 
c) i commi 14, 14-bis, 15 e 15-bis sono sostituiti dai seguenti: «14. Sono esenti dall’imposta sugli aeromobili di cui ai commi da 11 a 13: 
a) gli aeromobili di Stato e quelli ad essi equiparati; 
b) gli aeromobili di proprietà o in esercenza dei licenziatari dei servizi di linea e non di linea, nonché del lavoro aereo, di cui alla parte I, libro I, titolo VI, capi I, II e III del codice della navigazione; 
c) gli aeromobili di proprietà o in esercenza delle organizzazioni registrate (OR) o delle scuole di addestramento (FTO) e dei centri di addestramento per le abilitazioni (TRTO); 
d) gli aeromobili di proprietà o in esercenza all’Aero club d’Italia, agli Aeroclub locali e all’Associazione nazionale paracadutisti d’Italia; 
e) gli aeromobili immatricolati a nome dei costruttori e in attesa di vendita; 
f) gli aeromobili esclusivamente destinati all’elisoccorso o all’aviosoccorso; 
g) gli aeromobili storici, tali intendendosi quelli che sono stati immatricolati per la prima volta in registri nazionali o esteri, civili o militari, da oltre quaranta anni; 
h) gli aeromobili di costruzione amatoriale; 
i) gli apparecchi per il volo da diporto o sportivo di cui alla legge 25 marzo 1985, n. 106.

L’imposta erariale è corrisposta in misura pari al 50 per cento dell’importo nominale dovuto, per gli aeromobili omologati EASA ovvero facenti parte di quelli di cui all’annesso 2 del Regolamento (CE) 2 16/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che alla data di entrata in vigore del presente provvedimento risultino iscritti presso il registro aeronautico nazionale da almeno 10 anni e che rispettino i requisiti di nazionalità previsti dall’articolo 756 Codice della Navigazione. 
14-bis. L’imposta di cui al comma 11 è applicata anche agli aeromobili non immatricolati nel registro aeronautico nazionale tenuto dall’ENAC, risultanti di proprietà o in esercenza a cittadini Italiani residenti nel territorio dello Stato. Valgono le esenzioni del comma 14 e l’esenzione è estesa agli aeromobili di Stati esteri, ivi compresi quelli militari. 
15. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono previsti modalità e termini di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 10-bis e 11. 
15-bis. In caso di omesso o insufficiente pagamento delle imposte di cui ai commi 10-bis e 11 si applicano le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. 
15-ter.1 Il Corpo della guardia di finanza e le autorità aeroportuali vigilano sul corretto assolvimento degli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 10-bis a 15-bis».

2-ter. Le modificazioni apportate dal comma i ai commi 11 e 14, nonché al comma 14-bis dell’articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applicano, rispettivamente, a partire dal 6 dicembre 2013 e dal 28 dicembre 2013. Per gli aeromobili di cui al citato comma 14-bis dell’articolo 16 del decreto-legge n. 201 del 2011 che, a decorrere dal 28 dicembre fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, hanno sostato nel territorio nazionale per un periodo superiore a quarantacinque giorni l’imposta è corrisposta entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L’ammontare dell’imposta di cui al comma 11 dello stesso articolo 16, versata in applicazione delle disposizioni previgenti in eccedenza rispetto alla misura stabilita dal presente decreto, è computato a credito del contribuente all’atto del successivo rinnovo del certificato di revisione dell’aeronavigabilità; non si procede all’applicazione di sanzioni e interessi per i versamenti dell’imposta di cui al comma 11 dello stesso articolo 16, effettuati in applicazione delle disposizioni previgenti in misura inferiore rispetto a quella stabilita dal presente decreto, se l’eccedenza è versata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Disposizioni urgenti per il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico e in materia di aeromobili privati). 
23. 11. Coppola.

ART. 26.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente: 
3-bis. All’articolo 6, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: «1o gennaio 2013» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2014». 
26. 5. Coppola, Bonaccorsi, Marco Meloni, Bruno Bossio, Rota, Crivellari, Ermini, Scalfarotto, Donati, Mosca, Quintarelli.

ART. 33.

Dopo l’articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.(Disciplina del procedimento del rilascio dei certificati di stato civile per gli stranieri).

1. Il comma 2 dell’articolo 6 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: 
«2. Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo, per i provvedimenti inerenti agli atti di stato civile, per i provvedimenti inerenti all’accesso alle prestazioni sanitarie di cui all’articolo 35 e per quelli attinenti all’accesso a pubblici servizi e alle prestazioni scolastiche nelle scuole di ogni ordine e grado, compresi le scuole dell’infanzia e gli asili nido, i documenti inerenti al soggiorno di cui all’articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni e altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati».» 
33. 01. Rosato, Luciano Agostini, Roberta Agostini, Albanella, Alfreider, Amato, Amoddio, Arlotti, Ascani, Baruffi, Basso, Bellanova, Beni, Berlinghieri, Mariastella Bianchi, Biffoni, Biondelli, Blazina, Bonaccorsi, Bonifazi, Bonomo, Borghi, Boschi, Braga, Bratti, Bruno Bossio, Capodicasa, Capone, Carella, Carocci, Carra, Carrescia, Casati, Castricone, Causi, Cenni, Chaouki, Coccia, Cominelli, Coppola, Coscia, Crivellari, Culotta, D’Ottavio, Dallai, Marco Di Maio, Fabbri, Famiglietti, Fedi, Ferranti, Fiano, Fontanelli, Fossati, Fregolent, Gadda, Carlo Galli, Gandolfi, Gasparini, Ghizzoni, Giachetti, Giacobbe, Gigli, Giuliani, Gnecchi, Grassi, Gribaudo, Giuseppe Guerini, Lorenzo Guerini, Incerti, Iori, La Marca, Laforgia, Lenzi, Lodolini, Madia, Maestri, Magorno, Malisani, Malpezzi, Manfredi, Manzi, Marchetti, Marchi, Mariani, Mariano, Martella, Martelli, Mauri, Mazzoli, Misiani, Mogherini, Mongiello, Montroni, Moretti, Moretto, Moscatt, Mura, Murer, Palma, Paris, Parrini, Pastorino, Patriarca, Pellegrino, Petitti, Petrini, Piccoli Nardelli, Giorgio Piccolo, Salvatore Piccolo, Giuditta Pini, Quartapelle Procopio, Rampi, Realacci, Richetti, Rigoni, Rostan, Rubinato, Rughetti, Sberna, Sbrollini, Senaldi, Sereni, Simoni, Taricco, Tartaglione, Tentori, Terrosi, Tidei, Tullo, Valeria Valente, Valiante, Ventricelli, Zampa.

ART. 39.

Al comma 1, premettere le seguenti lettere: 
0a) all’articolo 12 comma 8 le parole «Le schede» sono sostituite dalle parole «Al fine di diffondere la conoscenza del patrimonio unico dello Stato Italiano, le schede» e dopo la parola «accessibile» il testo è sostituito dal seguente: «a chiunque, in formato digitale, e con attribuzione in pubblico dominio secondo compilazione delle schede di metadati come riconosciute dall’Unione Europea.» 
a-bis) all’articolo 15 comma 2-bis dopo la parola «informatico» è inserito il seguente testo «che viene pubblicato e aggiornato con cadenza annuale come dataset in formato di tipo aperto e con attribuzione in pubblico dominio.». 
a-ter) all’articolo 17 comma 5 dopo la parola «articolazione.» è inserito il seguente testo «Il Catalogo è realizzato in formato aperto e con dati di tipo aperto, secondo il disposto dell’articolo 68, comma 3, lettere a) e b) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82». 
a-quater) all’articolo 41 comma 5 è aggiunto il seguente testo «La versione digitale, in risoluzione web, è da intendersi come documentazione acquisita e riutilizzabile come dato di tipo aperto ai sensi dell’articolo 68, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Eventuali digitalizzazioni sono da considerarsi anch’esse distribuibili con licenze che ne consentano il riutilizzo, anche per scopi commerciali. Tali licenze, in conformità alle linea guida del MIBAC, saranno individuate dal soggetto che esegue la digitalizzazione di concerto con gli istituti centrali del ministero per i beni e le attività culturali;». 
39. 9. Coppola, Coscia, Piccoli Nardelli, Ghizzoni, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Carocci, Coccia, D’Ottavio, La Marca, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Raciti, Rampi, Rocchi, Zampa.

Al comma 1, premettere la seguente lettera: 
0a) all’articolo 12, il comma 8 è sostituito dal seguente: «Al fine di diffondere la conoscenza del patrimonio unico dello Stato Italiano, le schede descrittive degli immobili di proprietà dello Stato oggetto di verifica con esito positivo, integrate con il provvedimento di cui al comma 7, confluiscono in un archivio informatico, conservato presso il Ministero e accessibile a chiunque in formato digitale, e con attribuzione in pubblico dominio secondo compilazione delle schede di metadati come riconosciute dall’Unione Europea». 
39. 26. Coppola, Bonaccorsi, Bruno Bossio, Mosca, Rota, Crivellari, Ermini, Scalfarotto, Donati, Meloni.

Al comma 1, premettere la seguente lettera: 
0a) all’articolo 15 comma 2-bis dopo la parola «informatico» sono inserite le seguenti: «che viene pubblicato e aggiornato con cadenza annuale come dataset in formato di tipo aperto e con attribuzione in pubblico dominio.». 
* 39. 24. Coppola, Bonaccorsi, Bruno Bossio, Mosca, Rota, Crivellari, Ermini, Scalfarotto, Donati, Meloni.

Al comma 1, premettere la seguente lettera: 
0a) all’articolo 17 comma 5 è aggiunto in fine il seguente periodo Il Catalogo è realizzato in formato aperto e con dati di tipo aperto, secondo quanto previsto dall’articolo 68, comma 3, lettere a) e b) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82». 
** 39. 23. Coppola, Bonaccorsi, Bruno Bossio, Mosca, Rota, Crivellari, Ermini, Scalfarotto, Donati, Meloni.

Al comma 1, premettere la seguente lettera: 
0a) all’articolo 41 comma 5 sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «La versione digitale è da intendersi come documentazione acquisita e riutilizzabile come dato di tipo aperto ai sensi dell’articolo 68, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Eventuali digitalizzazioni sono da considerarsi anch’esse distribuibili con licenze che ne consentano il riutilizzo, anche per scopi commerciali. Tali licenze sono individuate dal soggetto che esegue la digitalizzazione di concerto con l’Archivio di Stato.» 
** 39. 22. Coppola, Bonaccorsi, Bruno Bossio, Mosca, Rota, Crivellari, Ermini, Scalfarotto, Donati, Meloni.

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire le seguenti: 
a-bis) all’articolo 107 comma 1 le parole «possono consentire» sono sostituite dalla parola «consentono»; 
a-ter) all’articolo 108 il comma 3 è sostituito dal seguente «Nessun canone è dovuto per le riproduzioni in formato digitale già in possesso degli Enti che le conservano. I richiedenti, qualora tali riproduzioni fossero inaccessibili per motivazioni tecniche, possono compartecipare ai costi a beneficio dell’Ente che le conserva e di chiunque altro ne accederà in futuro»; 
a-quater) all’articolo 108, dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-bis. Nessun canone è altresì richiesto è dovuto per le riproduzioni fotografiche e audiovisive, da chiunque effettuate, qualora le stesse non abbiano finalità commerciali e ad esse sia associata una licenza che ne permetta il riutilizzo.»; 
a-quinquies) all’articolo 122 comma 1 dopo la parola consultabili sono aggiunte le seguenti parole: «e le loro riproduzioni digitali sono distribuibili e riutilizzabili come dati di tipo aperto di cui all’articolo 68, comma 3 lettera b)del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82». 
39. 68. Coppola, Coscia, Piccoli Nardelli, Ghizzoni, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Carocci, Coccia, D’Ottavio, La Marca, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Raciti, Rampi, Rocchi, Zampa.

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente: 
a-bis) all’articolo 107 comma 1 le parole «possono consentire» sono sostituite dalla seguente: «consentono». 
* 39. 21. Coppola, Bonaccorsi, Bruno Bossio, Mosca, Rota, Crivellari, Ermini, Scalfarotto, Donati, Meloni.

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente: 
a-bis) l’articolo 108, il comma 3 è sostituito dal seguente: 
«3. Nessun canone è dovuto per le riproduzioni in formato digitale già in possesso degli Enti che le conservano. I richiedenti, qualora tali riproduzioni fossero inaccessibili per motivazioni tecniche, possono compartecipare ai costi a beneficio dell’Ente che le conserva e di chiunque altro ne accederà in futuro». 
39. 20. Coppola, Bonaccorsi, Bruno Bossio, Mosca, Rota, Crivellari, Ermini, Scalfarotto, Donati, Meloni.

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente: 
a-bis) all’articolo 108 è aggiunto, in fine, il seguente comma: 
«3-bis. Nessun canone è dovuto per le riproduzioni richieste da privati per uso non commerciale, ovvero da soggetti pubblici per finalità di valorizzazione Nessun canone è altresì dovuto per le riproduzioni fotografiche e audiovisive, da chiunque effettuate, qualora le stesse non abbiano finalità commerciali ma associate ad una licenza che ne permetta il riutilizzo. I richiedenti sono comunque tenuti al rimborso delle spese eventualmente sostenute dall’amministrazione concedente.» 
39. 42. Quintarelli, Romano, Balduzzi, Fauttilli, De Mita, Librandi, Mazziotti Di Celso, Gitti, Coppola.

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente: 
a-bis) all’articolo 108, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: 
«3-bis. Nessun canone è altresì dovuto per le riproduzioni fotografiche e audiovisive, da chiunque effettuate, qualora le stesse non abbiano finalità commerciali e ad esse sia associata una licenza che ne permetta il riutilizzo.» 
39. 25. Coppola, Bonaccorsi, Bruno Bossio, Mosca, Rota, Crivellari, Ermini, Scalfarotto, Donati, Meloni.

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente: 
a-bis) all’articolo 122 comma 1 dopo la parola «consultabili» sono aggiunte le seguenti: «e le loro riproduzioni digitali sono distribuibili e riutilizzabili come dati di tipo aperto di cui all’articolo 68, comma 3 lett. b) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82». 
* 39. 19. Coppola, Bonaccorsi, Bruno Bossio, Mosca, Rota, Crivellari, Ermini, Scalfarotto, Donati, Meloni.

 ART. 56.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: nella misura dello con le seguenti: a partire dallo e le parole: in misura pari a con le seguenti: a partire dallo.

Conseguentemente, all’articolo 61, al comma 1, sopprimere la lettera c). 
56. 5. Coppola.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: 1o settembre 2013 con le seguenti: 1o luglio 2013 e le parole: nel mese di settembre del con le seguenti: fino al 30 settembre. 
56. 3. Coppola.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 
2-bis. Al comma 491 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n.228, le parole: «con l’aliquota dello 0,2 per cento sul valore della transazione.» sono sostituite dalle seguenti: «con l’aliquota dello 0,02 per cento sul valore della transazione fino a 15.000 euro, dello 0,2 per cento da 15.001 a 50.000 euro, dello 0,5 per cento da 50.001 euro a 200.000 euro, dello 1 per cento per la parte superiore a 200.000 euro.».

Conseguentemente, all’articolo 61, al comma 1, sopprimere la lettera c). 
56. 4. Coppola.

Se avete letto fino a qui, COMPLIMENTI! 🙂 

 


Commenti

2 risposte a “44 #emendamentidafare”

  1. Ho letto fin ” QUI ” ma leggere non è studiare, ed io non ho studiato. Bravo comunque per il tuo impegno. Ricordati però sempre che tutta la legislazione deve essere semplificata e principalmente sfrondata- enzo

  2. […] questi ultimi giorni mi sono concentrato sugli emendamenti al DL 69/2013. Dei 22 che ho presentato come primo firmatario, solo 1 è stato approvato. Non so se 1 su 22 sia […]

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